|
|
O. 23/10/2003 n. 3318
Art. 4.
1. Gli oneri connessi all'assunzione ed all'espletamento del servizio del personale medico assunto ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3285/2003, per fronteggiare le situazioni di rischio di cui all'art. l della medesima ordinanza, ed impiegato in detta emergenza, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 5, comma 1, della ordinanza di protezione civile n. 3275/2003, così come modificata ed integrata dagli articoli 11, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3282/2003, e 5, comma 1, della citata ordinanza n. 3285/2003. A tal fine è autorizzato il rimborso alle amministrazioni di cui all'art. 3 della citata ordinanza di protezione civile n. 3285/2003, del corrispondente fabbisogno finanziario; all'uopo il capo del Dipartimento della protezione civile individua l'eventuale soggetto attuatore, nei cui confronti è autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale, per il pagamento diretto delle competenze spettanti al predetto personale medico. Il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi del cassiere del Ministero della salute per il pagamento delle predette competenze.
Art. 5.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile del 28 giugno 2002, n. 3224, e concernente la situazione di emergenza cagionata dalla prolungata siccità, che ha compromesso gravemente le riserve vegetative e determinato ingenti danni all'intero settore zootecnico in tutto il territorio della regione Siciliana, il Ministro delle politiche agricole e forestali è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale a personale dotato di adeguate professionalità tecnicoscientifiche, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in deroga all'art. 19 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente Area l sottoscritto in data 5 aprile 2000; per tali finalità il Ministro delle politiche agricole e forestali è altresì autorizzato, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, e 23-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente al personale di cui all'art. 19, comma 6, del predetto Decreto legislativo, chiamato allo svolgimento di funzioni presso enti pubblici aventi competenza istituzionale in materia, a disporre il relativo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico. Gli oneri connessi all'attuazione del presente
articolo sono posti a carico delle risorse in dotazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.
Art. 6.
1. Per il soddisfacimento delle esigenze derivanti dall'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303, il capo del servizio integrato infrastrutture e trasporti per le regioni Lazio e Abruzzo - commissario delegato è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del Decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ed all'art. 19 del CCNL del comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di sei unità di personale tecnico specializzato di cui due unità appartenente all'area C - posizione economica C2, e quattro unità appartenente all'area B -posizione economica B3, nonchè di due unità di personale amministrativo specializzato appartenente all'area B - posizione economica B3. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3303/2003.
Art. 7.
1. I comitati per il rientro nell'ordinario di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, costituiscono strutture di missione temporanee previste dall'art. 7, comma 4, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e durano fino alla scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità indicate nelle predette ordinanze.
2. L'incarico di presidente dei comitati di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, ove attribuito a personale dirigenziale statale cui al momento non siano stati conferiti incarichi, equivale agli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in deroga ai limiti ivi previsti.
3. Per gli incarichi di cui al comma 2, conferiti ai sensi dell'art. 19, comma 5, del Decreto legislativo n. 165/2001, spetta, oltre al trattamento economico fondamentale del personale dirigenziale di seconda fascia, la retribuzione di posizione, parte variabile, nella misura massima (fascia «A») vigente per il personale dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè la retribuzione di risultato. Per il medesimo incarico, in relazione alla complessità e gravosità dello stesso, può essere corrisposta una in- O.P.C.M. 23-10-2003 – Disposizioni urgenti di Protezione Civile. dennità accessoria, da determinarsi con provvedimento del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga all'art. 24, comma 3, ed all'art. 19, comma 10, del Decreto legislativo n. 165/2001, nonchè all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2003 Il Presidente: Berlusconi
Pagina 2/2 - pagine: [1] [2]
|
|
|
Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
|
|
|
Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Università
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
|
|
|
Energia, Energie Alternative
|
|
|
Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilità, Barriere architettoniche
|
|
|
Condomini Immobili Locazioni
|
|
|
Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
|
|
|
Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
|
|
|
Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
|
|
|
Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
|
|
|
Alluvioni, Calamità, Dissesti, Frane, Terremoti
|
|
|
Norme non incluse nelle categorie precedenti
|
|